Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Come effettuare la dichiarazione di convivenza di fatto o richiederne la revoca

A chi è rivolto

Coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone.

La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

Carenno

Descrizione

La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di coppie sia dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

La convivenza di fatto può cessare per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso del convivente;
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

Cosa serve

- Modulo compilato

- Documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi

Cosa si ottiene

Convivenza di fatto

A seguito della richiesta, il cittadino otterrà la ricevuta di protocollo con numero e data della richiesta.

Il certificato sarà disponibile sul portale ANPR

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by 3PItalia · Accesso redattori sito