Una persona è irreperibile quando:
- non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno
- non dà notizia di sé, nè del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
- non è possibile stabilire la sua dimora abituale attraverso i normali accertamenti anagrafici.
La segnalazione di irreperibilità può essere fatta in Comune da:
- il proprietario dell’abitazione
- un altro ufficio comunale
- un'altra Pubblica Amministrazione
- un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
- un privato cittadino con un interesse legittimo
- la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.
La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:
- il diritto al voto
- la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
- la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
- l’assistenza sanitaria
La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione.
Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni. Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta.
Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.