Descrizione
Ufficio Tributi
Responsabile della Gestione Associata del Servizio Ragioneria - Tributi del Comune di Carenno: Aliverti Dario
Responsabile del procedimento: Scamuzzi Giorgio V.
Contatti
Telefono: 0341610220 (tasto 6)
PEC: comune.carenno@pec.regione.lombardia.it
e-mail: ufficio.tributi@comune.carenno.lc.it (si ricorda che le email inviate da recapiti diversi dalla PEC non hanno carattere ufficiale).
A chi è rivolto
L’IMU deve essere versata dai soggetti passivi individuati dalla legge.
ESCLUSIONI: CHI NON DEVE PAGARE L’IMU
La nuova Imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per:
- l’ abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Per abitazione principale si intende l’immobile (iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare) nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune parti del testo normativo che qualifica l’abitazione principale ai fini IMU (art. 1, comma 741, lettera b), l. n. 160/2019), pertanto, a seguito dell’intervento della Consulta, la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’intervento della Corte Costituzionale ha comportato anche la conseguente illegittimità costituzionale dell’integrazione alla definizione di abitazione principale IMU operata dall’art. 5-decies, d.l. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 215/2021.
Il cittadino che vuole recuperare le imposte versate e non dovute per gli ultimi cinque anni, ha l’onere di dimostrare di risiedere e di dimorare abitualmente nell’immobile oggetto della richiesta di rimborso allegando tutta la documentazione necessaria quali(ad esempio): documento attestante la scelta del medico di base, bollette utenze, iscrizione palestra. L’onere della prova è a carico del cittadino.
La domanda tardiva non dà accesso a rimborsi.
- i beni merce. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU;
- l'alloggio e relative pertinente posseduto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- la casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e relative pertinenze adibiti ad abitazione principale;
- i terreni agricoli, anche se incolti, sono esenti dall'Imu in quanto il Comune di Carenno è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, corredata dalle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono state richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- gli immobili concessi in comodato gratuito, regolarmente registrato, al Comune o altro Ente territoriale esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali degli Enti. L’esenzione compete per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Ai fini dell’ottenimento dell’esenzione il contribuente presenta la dichiarazione IMU al Comune entro il termine di legge a pena di decadenza del beneficio.
CHI DEVE PAGARE L’ IMU:
- le abitazioni principale classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- aree edificabili;
- altri immobili;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i cittadini residenti all’estero.
CHI DEVE PAGARE CON AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
- per immobili locati a canone concordato (Legge 431/1998) l’imposta è ridotta al 75%.
Per i requisiti del contratto a canone concordato si veda
Per beneficiare dell’agevolazione (riduzione di imposta al 75%) è indispensabile che i contratti di locazione siano stati stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari sottoscrittori dei patti territoriali oppure che siano accompagnati all’attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni stesse.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale corredata da copia del contratto di locazione. Se lo stesso non è stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari, dovrà essere allegata anche l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale rilasciata dalle stesse (asseverazione).
- per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di 1 grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, è concessa una riduzione al 50% della base imponibile, a condizione che: il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. il benefico si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Descrizione
Dal 2025 è obbligatorio il prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento (in questo caso 2025) per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Variazione tasso di interesse legale 2025
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (MEF - Decreto 10/12/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).
Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
La Legge n. 27.12.2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC nelle sue due componenti IMU e TASI vigenti fino all’anno di imposta 2019 ed ha nuovamente disciplinato l’IMU con le disposizioni contenute all’art. 1 commi da 738 a 783.
Il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 22/2020 il nuovo Regolamento IMU in vigore dal 01/01/2020 dal quale è possibile approfondire maggiormente le informazioni utili ad una corretta applicazione dell’Imposta
Con Deliberazione n. 57/2024 sono state approvate definitivamente le aliquote IMU 2025, per l’introduzione del “prospetto aliquote IMU” .
Per le modalità di calcolo e di pagamento IMU, per la disciplina di riferimento, e per particolari fattispecie è possibile consultare la L. 160/2019 art. 1 commi 738 e seguenti.
Di seguito si riportano le principali indicazioni per il calcolo IMU.
Modalità di calcolo
Il calcolo IMU si effettua come segue:
- la rendita catastale del fabbricato deve essere rivalutata del 5%; l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per i moltiplicatori come indicato di seguito:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Il risultato così ricavato (base imponibile) dovrà essere moltiplicato per la relativa aliquota prevista (al netto di eventuali detrazioni/agevolazioni) in modo da ottenere l’IMU dovuta.
Per la aree fabbricabili il calcolo IMU dovrà essere effettuato moltiplicando il valore venale dell’area al 1°gennaio dell’anno di imposizione per la relativa aliquota.
Relativamente al periodo di possesso: l’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Relativamente alle aree edificabili: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (è necessario che il contribuente presenti dichiarazione IMU).
" Conferma valori delle aree fabbricabili stabiliti ai fini I.M.U. con Delibera della Giunta Comunale n.27/2006
- (precedente
a firma Sindaco Avv. Gianola )
In ogni caso l’IMU calcolata sarà poi da rapportare alla quota e al periodo di possesso.
Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online.
Calcolo online IMU
Calcolo I.M.U. Online - Anno 2025 e stampa modello F24 ( link a sito esterno www.riscotel.it)
Detrazioni e riduzioni di imposta
a) detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale ed assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse. Tale detrazione si applica fino a concorrenza d’imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.
b) riduzione della base imponibile del 50 per cento:
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (inagibilità sopravvenuta come definita dalla L. 160/2019), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali vige obbligo dichiarativo;
c) riduzione dell’imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.
Le specifiche condizioni di applicabilità delle detrazioni e riduzioni sono indicate nei regolamenti comunali, nella deliberazione di approvazione delle aliquote e nella Guida IMU. per i quali vige obbligo dichiarativo;
Normativa di riferimento
I regolamenti e le deliberazioni potranno essere consultate sul sito del Dipartimento delle Finanze, e sul sito istituzionale.
Come fare
L' imposta si versa con modello F24 che è esente da commissioni.
Si presti particolare attenzione ad utilizzare i codici tributo corretti e soprattutto il codice catastale comune B763.
Cosa serve
Compilare il modello F24.
Cosa si ottiene
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria
Tempi e scadenze
Le scadenze per ciascun anno di imposta sono ordinariamente le seguenti:Per i contribuenti diversi dagli enti non commerciali e salvo proroghe:
- 16 giugno - acconto o unica soluzione
- 16 dicembre - saldo
Per gli enti non commerciali relativamente agli immobili non esenti e salvo proroghe:
- 16 giugno dell'anno in corso: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente
- 16 dicembre dell'anno in corso: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente
- 16 giugno dell'anno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento: eventuale conguaglio.
Il versamento andrà effettuato con modello F24 o con le diverse modalità previste dalla legge. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente salvo potere in ogni caso utilizzare le aliquote già adottate dal Comune di Carenno per l’anno di riferimento; Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio.Si invitano i contribuenti AIRE ed i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che possiedono immobili nel Comune di Carenno a leggere le indicazione sotto riportate.
I codici necessari per la compilazione del modello di pagamento sono i seguenti:
codice catastale comune: B763
IMU abitazione principale e relative pertinenze : 3912
IMU aree fabbricabili - Comune: 3916
IMU altri fabbricati - Comune: 3918
IMU interessi da accertamento - Comune: 3923
IMU sanzioni da accertamento - Comune : 3924
IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) - Stato: 3925
IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) – Comune: 3930
Si invita il contribuente - in fase di compilazione dell'F24 oppure di predisposizione del pagamento a mezzo home banking o mediante il supporto di operatori di sportello (Poste Italiane o Istituti di Credito) - ad effettuare un controllo sulla corretta indicazione del Codice Catastale Comune (B763) al fine di evitare che gli importi versati vengano attribuiti a comune non competente.
DICHIARAZIONI IMU
E’ stato emanato il Decreto 24 aprile 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente l’approvazione “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.
N.B. La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in siffatta ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (Art. 1, comma 759, lett. g-bis, della legge n. 160 del 2019).
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
D.M. 24 aprile 2024 Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della L. n. 160 del 2019 (493 KB)
Istruzioni IMU/IMPi (Decreto 24 aprile 2024) (156 KB)
Modello dichiarazioni IMU/IMPi (Decreto 24 aprile 2024) (421 KB)
Specifiche tecniche dichiarazioni IMU e IMPi (619 KB)
Istruzioni IMU ENC (Decreto 24 aprile 2024) (408 KB)
Modello dichiarazioni IMU ENC (Decreto 24 aprile 2024) (226 KB)
Specifiche tecniche Dichiarazioni ENC (578 KB)
Fabbricati inagibili inabitabili
VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento eventualmente anche utilizzando il calcolatore online.
CONSULTAZIONI RENDITE CATASTALI
Servizio offerto dall'Agenzia del Territorio con il quale è possibile conoscere:
- i dati sulla rendita e le informazioni sugli immobili censiti al Catasto fabbricati
- i dati sui redditi dominicale e agrario e le informazioni sugli immobili censiti al Catasto terreni.
È sufficiente indicare:
- il proprio codice fiscale
- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
Consultazioni rendite catastali (questo link è diretto su www.agenziaentrate.gov.it)
LA NUOVA TARI
La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES.
Nel nuovo Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti puoi trovare tutte le informazioni e la modulistica riguardo alla TARI
NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 23 del 18 giugno 2021 il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, in vigore dal 01/01/2021.
Deliberazione n. 23 del 18/06/2021 (con allegato Regolamento TARI)
ALTRE IMPOSTE
TASI
Dall'anno 2020 la TASI è stata abolita (articolo 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 - LEGGE DI BILANCIO 2020)
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Il Consiglio comunale con Deliberazione n. 10/2015 ha deliberato di applicare per l'anno 2015 l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, e di fissare in €. 9.000,00 la soglia di esenzione per il pagamento dell'addizionale comunale IRPEF, dando atto che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al sotto del quale l'imposta non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
Anche per l'anno 2024 è stata confemrata l'addizionale comunale IRPEF con la:
CANONE UNICO PATRIMONIALE - sezione in costruzione
Si avvisano i contribuenti che dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico Patrimoniale che sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione suolo pubblico.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2021 è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 26.03.2021 sono state approvate le tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno 2021.
IBAN DEL COMUNE DI CARENNO
E’ possibile effettuare il pagamento per le somme dovute ( NO per IMU e TARI per i quali bisogna utilizzare il modello F24) a mezzo bonifico bancario intestato a:
Comune di Carenno, c/o Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Calolziocorte – Corso Europa n. 71/A
IT 30 W 05696 52710 000051000X68
ISTRUZIONE PER I PAGAMENTI DEI TRIBUTI DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO
E’ possibile effettuare il pagamento dei TRIBUTI (IMU e TARI) mediante un bonifico bancario a favore del Comune di Carenno – utilizzando:
il codice IBAN: IT 30 W 05696 52710 000051000X68
il codice BIC-SWIFT: POSPIT2112T
Come causale del versamento devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• il tributo al quale fa riferimento il pagamento;
• l’annualità di riferimento.
La copia dell'operazione di versamento deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi per i successivi controlli, via e-mail a: ufficio.tributi@comune.carenno.lc.it