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Messaggio di avviso

Ufficio Tributi

Responsabile della Gestione Associata del Servizio Ragioneria - Tributi del Comune di Carenno: Aliverti Dario

Responsabile del procedimento: Scamuzzi Giorgio V.

L'Ufficio è contattabile come indicato nel sottostante avviso:

Nuove modalità di accesso agli Uffici Comunali

Contatti

Telefono: 0341610220

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IMU 2023

In materia di IMU la legge di Bilancio 2023 e il Decreto Milleproroghe hanno introdotto diverse novità.

In attesa della doppia scadenza dei termini del:

    16 giugno 2023 per il pagamento dell'acconto IMU 2023,
    30 giugno per la presentazione della dichiarazione IMU (per quest'anno 2021 e 2022)

facciamo il punto sulle novità e sulle conferme.

IMU 2023: esenzione per immobili occupati

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.

È stata in particolare modificata la “Legge di Bilancio 2020”], aggiungendo tra gli immobili esenti da IMU anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
violazione di domicilio e
invasione di terreni o edifici oppure
per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per poter godere della esenzione dal pagamento dell'imposta, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analogamente, quando cessa il diritto per l'esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

IMU 2023: la dichiarazione degli enti non commerciali

Sempre il 30 giugno scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC.

In particolare, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019,
vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

COME SI CALCOLA L'IMU

Il Consiglio Comunale ha approvato con  pdf Delibera n. 22 del 23 luglio 2020 (1.51 MB) il  pdf Regolamento IMU 2020 (1,00 MB) (1.01 MB) in vigore dal 01/01/2020 dal quale è possibile approfondire maggiormente le informazioni utili ad una corretta applicazione dell’Imposta.

CALCOLO DELL’IMU

Il calcolo IMU si effettua come segue:

  • la rendita catastale del fabbricato deve essere rivalutata del 5%; l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per i moltiplicatori come indicato di seguito:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

  • il reddito dominicale del terreno deve essere rivalutato del 25% e l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per 135.

Il risultato così ricavato (base imponibile) dovrà essere moltiplicato per la relativa aliquota prevista (al netto di eventuali detrazioni/agevolazioni) in modo da ottenere l’IMU dovuta.

Per la aree fabbricabili il calcolo IMU dovrà essere effettuato moltiplicando il valore venale dell’area al 1°gennaio dell’anno di imposizione per la relativa aliquota.

In ogni caso l’IMU calcolata sarà poi da rapportare alla quota e al periodo di possesso.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ai fini IMU, è necessario, con riferimento alla stessa unità immobiliare che tanto il soggetto passivo quanto il suo nucleo familiare abbiano la residenza anagrafica e la dimora nell’immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Agevolazioni per l’abitazione principale:

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, se non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
L'IMU non deve inoltre essere versata per gli immobili equiparati all'abitazione principale, di seguito elencati, se non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
Gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A1, A8 o A9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l’accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all’unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

Sono equiparate all’abitazione principale:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (Legge n. 431/98)

Riduzione di imposta al 75%

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato

Per beneficiare dell’agevolazione (riduzione di imposta al 75%) è indispensabile che i contratti di locazione siano stati stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari sottoscrittori dei patti territoriali oppure che siano accompagnati all’attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni stesse.

Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale corredata da copia del contratto di locazione. Se lo stesso non è stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari, dovrà essere allegata anche l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale rilasciata dalle stesse (asseverazione).

 

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI CEDUTE IN COMODATO

Riduzione del 50% della base imponibile

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il comodante e il comodatario devono essere parenti in linea retta di primo grado (genitore/i e figlio e viceversa)

  • il comodatario e il suo nucleo familiare deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione oggetto di comodato;

  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

  • il comodante e il suo nucleo familiare deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato. Il comodante non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

  • l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale con allegata copia del contratto di comodato debitamente registrato.

pdf Risoluzione 1/DF del 17/02/2016 (328 KB) - Modalità operative del COMODATO IMU dal 1 gennaio 2016 

 

IMU per pensionati all’estero

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021)  al comma 743 dell'art.1, in riferimento al comma 48 dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ridotto limitatamente all'anno 2022 la misura dell'imposta municipale propria al 37,5 per cento per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione si applica su una sola unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

 

IL VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Fabbricati di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' necessario presentare la dichiarazione IMU con allegata copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico.

Fabbricati inagibili inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, fatiscenti o pericolanti) e in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 06 giugno 2001. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere comunicato al Comune mediante dichiarazione e comprovato da una perizia predisposta da un tecnico abilitato nella quale si faccia espresso riferimento ai requisiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del vigente Regolamento IMU.

  pdf Dichiarazione sostitutiva di immobile inagibile (112 KB)

 

I Terreni agricoli

Nel Comune di Carenno i terreni agricoli ed i terreni incolti sono esenti dal pagamento dell'IMU, in quanto comune montano.

Il valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (è necessario che il contribuente presenti dichiarazione IMU).

pdf Deliberazione della Giunta Comunale n.53/2016 (206 KB) " Conferma valori delle aree fabbricabili stabiliti ai fini I.M.U. con Delibera della Giunta Comunale n.27/2006 

pdf Allegato alla Delib. n.53/2016 (253 KB)  - (precedente  pdf Avviso aree edificabili (137 KB)  a firma Sindaco Avv. Gianola )

ALIQUOTE IMU

pdf Deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2023 (468 KB)

 

DICHIARAZIONI IMU

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

  pdf Modello dichiarazione IMU editabile (271 KB)

 

IMMOBILI ESENTI DA IMU

Al comma 759, dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono elencate le fattispecie per cui è prevista l’esenzione dall’IMU.

L’esenzione si applica per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

A partire dall’1 gennaio 2020 sono esenti da IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera H del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 2020.

PERIODO DI POSSESSO

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento eventualmente anche utilizzando il calcolatore online.

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Calcolo I.M.U. Online - Anno 2023 e stampa modello F24 ( link a sito esterno www.riscotel.it)

 

 

CONSULTAZIONI RENDITE CATASTALI

Servizio offerto dall'Agenzia del Territorio con il quale è possibile conoscere:

  • i dati sulla rendita e le informazioni sugli immobili censiti al Catasto fabbricati
  • i dati sui redditi dominicale e agrario e le informazioni sugli immobili censiti al Catasto terreni.

È sufficiente indicare:

  • il proprio codice fiscale
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
  • la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile. 

Consultazioni rendite catastali (questo link è diretto su www.agenziaentrate.gov.it)    

 

ABOLIZIONE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU - TARI - TASI)

La legge n. 160 del 27/12/2019, all'art.1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifuiuti (TARI).

LA NUOVA TARI

La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES.

Nel nuovo Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti puoi trovare tutte le informazioni e la modulistica riguardo alla TARI

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 23 del 18 giugno 2021 il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, in vigore dal 01/01/2021.

pdf Deliberazione n. 23 del 18/06/2021 (con allegato Regolamento TARI) (1.59 MB)

 

ALTRE IMPOSTE

TASI

Dall'anno 2020 la TASI è stata abolita (articolo 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 - LEGGE DI BILANCIO 2020)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Consiglio comunale con Deliberazione n. 10/2015 ha deliberato di applicare per l'anno 2015 l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, e di fissare in €. 9.000,00 la soglia di esenzione per il pagamento dell'addizionale comunale IRPEF, dando atto che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al sotto del quale l'imposta non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Anche per l'anno 2023 è stata confemrata l'addizionale comunale IRPEF con la:

  pdf Deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2023 "Determinazione aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) anno 2023 (450 KB)

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE - sezione in costruzione

Si avvisano i contribuenti che dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico Patrimoniale che sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione suolo pubblico.


Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2021 è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.


Con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 26.03.2021 sono state approvate le tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno 2021.

 

 

IBAN DEL COMUNE DI CARENNO

E’ possibile effettuare il pagamento per le somme dovute ( NO per IMU e TARI per i quali bisogna utilizzare il modello F24) a mezzo bonifico bancario intestato a:
Comune di Carenno, c/o Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Calolziocorte – Corso Europa n. 71/A

IT 30 W 05696 52710 000051000X68

 

ISTRUZIONE PER I PAGAMENTI DEI TRIBUTI DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

E’ possibile effettuare il pagamento dei TRIBUTI (IMU e TARI) mediante un bonifico bancario a favore del Comune di Carenno – utilizzando:

il codice IBAN: IT 30 W 05696 52710 000051000X68

il codice BIC-SWIFT: POSPIT2112T

Come causale del versamento devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• il tributo al quale fa riferimento il pagamento;
• l’annualità di riferimento.

La copia dell'operazione di versamento deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi per i successivi controlli, via e-mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.